Partita IVA, il compenso ad attività cessata è diverso

Pubblicato il 03 settembre 2020

Le somme fatturate da un professionista nel 2017, ma percepite solo nel 2019 dopo la cessazione dell’attività, come devono essere indicate nel modello di dichiarazione?

Questa la domanda posta all’Amministrazione finanziaria da un professionista che nel 2017 ha chiuso la partita IVA in regime dei minimi e ha trasferito la residenza all’estero.

L’istante fa presente che, a fine 2019, gli erano stati liquidati alcuni crediti relativi ad un patrocinio esercitato a spese dello Stato, per i quali aveva emesso regolare fattura. Tali somme, che sono state liquidate dopo la cessazione dell'attività, sono riportate nella CU 2019 come redditi di lavoro autonomo. Tuttavia, il contribuente evidenzia di non poter inserire tale importo nel quadro LM del Modello Redditi Persone fisiche 2020 in assenza di una partita IVA attiva.

Partita IVA cessata i compensi in dichiarazione sono redditi diversi

Nella risposta ad interpello n. 299 del 2 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate sancisce che il compenso percepito dal contribuente quando ormai non svolge più la sua attività professionale in maniera abituale, avendo chiuso la partita IVA, debba essere dichiarato come reddito diverso, ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 67 del Tuir, indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del modello Redditi Persone fisiche 2020.

Ciò, in quanto, al momento dell’incasso del compenso, non è possibile riscontrare in capo al contribuente il requisito soggettivo dell'abitualità che è alla base delle attività di lavoro autonomo, così come previsto all’articolo 53, comma 1, del Tuir.

Tale norma, infatti, definisce l’abitualità come elemento qualificante dell'esercizio della professione di attività di lavoro autonomo anche non esclusiva, che è alla base del concetto di lavoro autonomo, ossia di uno svolgimento caratterizzato da regolarità, stabilità e continuità, così da distinguerlo dal lavoro svolto in modo occasionale di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR.

Pertanto, il compenso percepito quando non si svolge più lavoro autonomo deve essere dichiarato come reddito diverso.

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