Partite IVA inattive, cessazione d’ufficio

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Partite IVA inattive, cessazione d’ufficio

Verranno chiuse d'ufficio da parte dell’Amministrazione finanziaria le partite IVA dopo tre anni di inattività.

Lo dispone il provvedimento del 3 dicembre 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale dà attuazione all’articolo 35, comma 15-quinquies, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972.

La norma, che è stata introdotta dal Dlgs n. 175/2014 e successivamente modificata dal DL n. 193/2019, prevede che l'Agenzia delle Entrate possa procedere d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso risultano non aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Ovviamente, restano salvi i poteri di controllo e accertamento del Fisco.

La disposizione rimanda l’attuazione della procedura ad un provvedimento direttoriale, che ora ha definito i criteri e le modalità di applicazione della nuova normativa e le forme di comunicazione preventiva al contribuente.

Partite IVA inattive, identificazione

In primo luogo, il provvedimento attuativo definisce i criteri per l’individuazione dei soggetti IVA inattivi, in base alle risultanze in possesso della stessa Amministrazione finanziaria.

E’ previsto che le partite IVA vengano individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, volti ad identificare i titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione Iva o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, sempre in caso di non operatività, si procederà anche alla contestuale estinzione del codice fiscale.

Partite IVA inattive, procedura di chiusura

La chiusura delle partite IVA inattive avviene in modalità centralizzata.

L'Agenzia delle Entrate invia a ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo una comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA. La spedizione avverrà mediante lettera raccomandata con avviso ricevimento (AR).

Il destinatario della comunicazione ha la possibilità di rivolgersi, entro 60 giorni dalla ricezione delle lettera, ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti in merito alla propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, che non ritengano corretta l'estinzione del codice fiscale, potranno chiederne la riattivazione agli uffici dell'Agenzia.

Una volta che gli uffici avranno verificato le giustificazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, potranno archiviare la comunicazione preventiva, mantenendo il soggetto in attività, oppure respingere motivatamente l'istanza.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 20 ottobre 2017 - Partita Iva inattiva, la detrazione non è negata a priori – Moscioni

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