Passaggio diretto e obbligo di pagare l’indennità di mancato preavviso

Pubblicato il 21 ottobre 2014 Per la Corte di Cassazione - sentenza n. 21092 del 7 ottobre 2014 - il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere l’indennità di mancato preavviso nel caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando, nell’art. 2118, secondo comma, c.c., e nell’accordo sindacale, una previsione espressa che escluda la corresponsione dell’indennità in questione.

A tal proposito la Cassazione ha evidenziato che il citato art. 2118 c.c., prevede l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso, senza eccettuare l’ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un’altra occupazione lavorativa.

D’altra parte già in altra occasione gli Ermellini avevano affermato che tale indennità spetta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto del lavoratore dall’azienda che cessa dall’appalto a quella che subentra nello stesso appalto, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell’indennità (Cass. n. 1148 del 21 gennaio 2014).

Inoltre, nel caso di specie, nell’accordo sindacale con cui era stato convenuto il passaggio diretto di sette dipendenti, non era contenuta alcuna espressa previsione di deroga al pagamento dell’indennità di preavviso spettante ai lavoratori.
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