Patrocinio infedele per il difensore che omette qualsiasi attività

Pubblicato il 03 dicembre 2010 La condotta del difensore che, non rispettando i propri doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, determini un evento che implichi un nocumento agli interessi di quest'ultimo “inteso non necessariamente in senso civilistico di danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento dei beni giuridici o dei benefici di ordine anche solo morale, che alla stessa parte sarebbero potuti derivare dal corretto e leale esercizio del patrocinio legale”, porta alla configurazione del delitto del patrocinio infedele senza che, in questi casi, assuma alcun rilievo sul piano soggettivo la volontà specifica del patrocinatore di nuocere alla parte.

E' il principio sancito dai giudici di legittimità con sentenza n. 42913 del 2 dicembre 2010, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui un legale, in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva omesso qualsiasi attività difensiva e non era neppure comparso a nessuna delle udienze o reso le richieste conclusioni. In particolare, l'avvocato, il quale si era difeso sostenendo che l'omissione di specie rientrava in una specifica strategia difensiva, è stato penalmente condannato dalla Cassazione e dovrà ora versare al cliente il risarcimento dei danni da questo subiti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy