Patteggiamento e ricorribilità in Cassazione della parte relative alle spese della parte civile

Pubblicato il 08 novembre 2011 Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 40288 del 7 novembre 2011 – nei termini del patteggiamento non è ricompresa anche l'entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; quest'ultima, infatti, forma oggetto di una decisione autonoma che, anche se inserita nel rito alternativo, consente una “maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali”.

Ne consegue – precisano i giudici di legittimità – la ricorribilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile ed, in particolare, “per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy