Patteggiamento e ricorribilità in Cassazione della parte relative alle spese della parte civile

Pubblicato il 08 novembre 2011 Secondo le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 40288 del 7 novembre 2011 – nei termini del patteggiamento non è ricompresa anche l'entità della somma da liquidare a titolo di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile; quest'ultima, infatti, forma oggetto di una decisione autonoma che, anche se inserita nel rito alternativo, consente una “maggiore ampiezza dello spazio decisorio attribuito al giudice rispetto a quello inerente ai profili squisitamente penali”.

Ne consegue – precisano i giudici di legittimità – la ricorribilità in Cassazione della sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile ed, in particolare, “per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e all'esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta all'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy