Patteggiamento: misure di sicurezza impugnabili solo se illegali

Pubblicato il 07 febbraio 2019

Il Pm e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti, per quanto riguarda la misura di sicurezza, all'illegalità della medesima.

Ricorso contro sentenza di patteggiamento, motivi limitati

Questo, dopo la novella di cui alla Legge n. 103/2017, introduttiva del comma 2-bis dell'articolo 448 del Codice di procedura penale che letteralmente prevede: “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Rimane, così, “testualmente estraneo” al sindacato di legittimità, rispetto ai profili di illegalità della misura, la diversa contestazione di un vizio di motivazione della misura di sicurezza, riconducibile al vizio di cui all'articolo 606, comma 1, lettera e) c.p.p.

Lo hanno precisato i giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 5875 del 6 febbraio 2019.

Disciplina specifica prevale su quella generale

Nella decisione, la Sesta sezione penale di Cassazione ha, altresì, evidenziato come il nuovo comma 2-bis dell'articolo 448 c.p.p. abbia dato, per la prima volta, specifica disciplina al ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, definendo per tale tipo di sentenza un regime ad hoc.

In quest'ultimo, i casi di ricorso sono individuati in modo tassativo e derogatorio rispetto a quelli generali, anche in riferimento a punti della decisione, quale è quello riguardante le misure di sicurezza, certamente estranei all'accordo delle parti.

Detta specifica disciplina – si legge nella sentenza – è tuttavia giustificata dall'origine concordata del provvedimento impugnato, prevalendo su quella generale di cui all'articolo 606, comma 1, c.p.p. ed escludendone l'applicazione.

Con questa decisione, gli Ermellini si sono discostati dal diverso principio affermato in un precedente arresto di legittimità (sentenza n. 30064/2017) in tema di sentenza di patteggiamento post novella, con cui era stato, invece, ritenuto ammissibile un ricorso in sede di legittimità in cui si denunciava un difetto di idonea motivazione in punto di confisca, sull'assunto che tale profilo riguardasse una situazione estranea all'accordo sull'applicazione della pena, con conseguente recupero dei motivi di ricorso previsti in via generale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus edilizi e cessione del credito, le nuove regole dal 29 maggio 2024

16/09/2025

Carbon washing: le nuove linee guida CNDCEC-FNC per imprese e commercialisti

16/09/2025

Mobilità dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: cosa c'è da sapere

16/09/2025

Spese pubblicitarie o di rappresentanza? Contano gli obiettivi perseguiti

16/09/2025

Controlli su Enti Terzo settore: regole

16/09/2025

Decreto Coesione: il Bonus ZES Unica può attendere

16/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy