Patteggiamento solo se i debiti tributari vengono pagati, l'ok della Consulta

Pubblicato il 29 maggio 2015

La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 28 maggio 2015, ha rigettato i rilievi di incostituzionalità sollevati dal Gup del Tribunale di La Spezia con riferimento agli articoli 12, comma 2-bis, e 13, comma 2-bis del Decreto legislativo n. 74/2000 sulla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 2-bis, in particolare, prevede che l'istituto della sospensione condizionale della pena non si applica ai delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo decreto legislativo, quando l'ammontare dell'imposta evasa superi – congiuntamente – il trenta per cento del volume d'affari e tre milioni di euro.

L'altra norma censurata, l'articolo 13, comma 2-bis, stabilisce, invece, che, per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale possa essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 13, ed ossia solo nel caso di estinzione, mediante pagamento, dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti.

Partendo dall'esame di questa seconda disposizione, la Consulta ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità per asserita violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, precisando che il nucleo incomprimibile del diritto di difesa non può ritenersi “vulnerato” dalla negazione legislativa della facoltà di patteggiamento in rapporto ad una determinata categoria di reati.

La possibilità di chiedere l'applicazione della pena, infatti, non può essere evidentemente considerata una condicio sine qua non per un'efficace tutela della posizione giuridica dell'imputato, tanto è vero che essa è esclusa per un largo numero di reati.

E dalla riscontrata infondatezza della questione inerente alla preclusione del “patteggiamento”, la Corte costituzionale ha fatto discendere l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione relativa al divieto di concessione della sospensione condizionale sancita dal censurato articolo 12, comma 2-bis, del medesimo decreto.

E' stato evidenziato, infatti, che, nella specie, l'eventuale rimozione dell'ostacolo alla concessione della sospensione condizionale rimarrebbe del tutto ininfluente sulla decisione del rimettente.

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