Patteggiamento su omessa dichiarazione senza pagare il debito tributario

Pubblicato il 27 novembre 2019

Su omessa dichiarazione e patteggiamento la Cassazione torna di nuovo sui suoi passi: sì al rito speciale anche senza integrale pagamento del debito tributario.

Pagamento del debito come causa di non punibilità

Con la sentenza n. 48029 del 26 novembre 2019, gli Ermellini hanno precisato che il pagamento del debito tributario, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, rappresenta in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater (ossia di omesso versamento di ritenute, omesso versamento di Iva e indebita compensazione), ma anche dei reati ex articoli 4 e 5 dello stesso decreto (ed ossia, rispettivamente, di infedele dichiarazione e di omessa dichiarazione).

Ciò posto, il medesimo pagamento del debito tributario non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili.

E quindi:

Nella decisione, la Suprema corte ha richiamato l’orientamento di legittimità contenuto, tra le altre, nelle sentenze n. 38684/2018 e n. 10800/2018, ripreso, si rammenta, anche nella recente sentenza n. 41133/2019.

Nella vicenda specificamente esaminata, è stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica contro la decisione di merito con cui era stata applicata la pena su accordo delle parti nei confronti di un imputato, accusato dei reati di cui agli articoli 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000.

Il Pm, in particolare, aveva lamentato l’applicazione di una pena illegale posto che, a suo dire, il Tribunale non avrebbe potuto emettere sentenza di patteggiamento stante la mancata verifica dell’integrale pagamento del debito tributario.

Cassazione ondivaga, conclusioni opposte in recente decisione

Questa decisione giunge a meno di una settimana dal deposito della sentenza n. 47287/2019, con cui la medesima Terza sezione penale di Cassazione aveva affermato che, per i reati di omessa o infedele dichiarazione, il rito speciale comportante l’applicazione concordata della pena è ammissibile solo quando vi sia stato l’integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se dopo la formale conoscenza di attività di controllo.

La Cassazione, come riferito, sembra ora giungere a conclusioni opposte tanto che sulla questione si rende auspicabile, a questo punto, un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite penali.

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