Patto di prova con mansioni analoghe: solo se giustificato

Pubblicato il 27 aprile 2020

E’ illegittimo il patto di prova motivato solo dalla considerazione del diverso ambito territoriale in cui il lavoratore deve operare dopo essere stato riassunto.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza con cui la Corte d’appello, in accoglimento della domanda proposta da un dipendente nei confronti di una Spa, aveva dichiarato l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, tra loro intercorrente, per mancato superamento della prova.

Nella specie, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che l’apposizione del patto di prova non fosse legittima, in quanto disposta nell’ambito di un rapporto lavorativo preceduto da altri contratti di lavoro, in cui il prestatore aveva svolto le medesime mansioni presso lo stesso datore ma in diverso contesto lavorativo.

Con ordinanza n. 7984 del 21 aprile 2020, la Sezione lavoro della Cassazione ha respinto l’impugnazione promossa dalla società datrice avverso la decisione di merito, condividendo le conclusioni ivi contenute.

Secondo gli Ermellini, la Corte di gravame si era pronunciata in coerenza con il principio di diritto già enunciato, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità.

Patto di prova, non basta il diverso contesto lavorativo

L’apposizione del patto di prova – hanno così ricordato - è legittima anche a fronte di un rapporto di lavoro che contempli lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle in precedenza espletate presso il medesimo datore di lavoro.

Questo, tuttavia, solo qualora si accerti la sussistenza di ragioni che giustificano l’utilità del ricorso al patto di prova per una verifica ulteriore rispetto a quella relativa alle qualità professionali.

E nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva legittimamente ritenuto che il diverso ambito territoriale nel quale il lavoratore era tenuto ad operare a seguito della nuova assunzione non presentasse caratteristiche peculiari idonee a giustificare il ricorso al patto di prova.

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