Patto di prova nullo per mansioni indeterminate: recesso illegittimo

Pubblicato il 27 aprile 2026

La validità del patto di prova presuppone la puntuale indicazione delle mansioni, anche mediante rinvio ad altre fonti, purché tale rinvio consenta una determinazione concreta e specifica delle attività da svolgere.

In difetto, la clausola è nulla e il recesso non può qualificarsi come esercizio del periodo di prova, risultando illegittimo.

Nei contratti a tempo determinato, tale illegittimità non comporta la reintegrazione, ma dà luogo al diritto del lavoratore al risarcimento delle retribuzioni fino alla scadenza del rapporto.

Patto di prova con mansioni generiche? Recesso illegittimo

La sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 683 del 3 aprile 2026 offre chiarimenti in materia di patto di prova, affrontando il tema della validità della clausola ai sensi dell’art. 2096 c.c. e delle conseguenze derivanti dalla sua nullità, con specifico riferimento a un rapporto di lavoro a tempo determinato.

La pronuncia si inserisce nel più ampio quadro giurisprudenziale che richiede una rigorosa verifica della determinabilità delle mansioni e chiarisce i limiti del rinvio alle fonti collettive.

Il caso esaminato  

Il lavoratore era stato assunto con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, con decorrenza dal 1° luglio 2025 e scadenza al 30 giugno 2026, con inquadramento nell’area dei funzionari del comparto istruzione e ricerca. Il contratto prevedeva un periodo di prova di quattro settimane.

Con comunicazione del 22 luglio 2025, il datore di lavoro dichiarava il mancato superamento della prova, disponendo la cessazione del rapporto a far data dal 27 luglio 2025.

Elemento significativo della vicenda è rappresentato dal fatto che il lavoratore aveva già svolto, presso il medesimo ente, un tirocinio formativo nel periodo compreso tra settembre 2024 e giugno 2025, avente ad oggetto – secondo la prospettazione attorea – attività coincidenti con quelle del successivo rapporto di lavoro.

I motivi di ricorso  

Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo la nullità del patto di prova, poiché privo di una chiara indicazione delle mansioni e basato su rinvii generici al contratto collettivo, oltre a riguardare attività già svolte in tirocinio.

Ha inoltre dedotto l’illegittimità del recesso, in quanto fondato su un patto invalido e incoerente con l’esito positivo della prova. Ha infine richiesto la tutela, chiedendo il ripristino del rapporto o, in subordine, il risarcimento.

Le difese del datore di lavoro  

Il datore di lavoro ha contestato le domande, sostenendo che la specificità delle mansioni fosse comunque determinabile tramite rinvio al CCNL e al bando di selezione.

Ha inoltre escluso che il tirocinio fosse assimilabile a un rapporto di lavoro subordinato e ha affermato che il lavoratore non avesse dimostrato competenze adeguate, giustificando così il mancato superamento della prova.

La decisione del Tribunale  

Nullità del patto di prova  

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i rilievi del lavoratore sotto diversi profili.

In primo luogo, il Giudice ha dichiarato la nullità del patto di prova, ribadendo che esso è valido solo quando consente di individuare con chiarezza le mansioni oggetto della verifica.

Nel caso concreto, tale requisito non risultava soddisfatto: il contratto non conteneva alcuna descrizione delle attività, mentre il rinvio al CCNL e al bando di selezione era formulato in termini generici. Anche la declaratoria contrattuale richiamata si limitava a una descrizione astratta dell’area professionale, senza permettere di identificare le prestazioni concrete.

Da tale accertamento è derivata l’illegittimità del recesso, in quanto fondato su una clausola invalida e, quindi, privo di un valido presupposto giuridico.

Con riferimento alle conseguenze, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di un contratto a tempo determinato, non poteva trovare applicazione una tutela ripristinatoria.

Il lavoratore aveva pertanto diritto al risarcimento del danno, quantificato nelle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data di cessazione (27 luglio 2025) fino alla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2026), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Esclusione dell’aliunde perceptum  

Infine, il Giudice ha escluso la possibilità di detrarre eventuali redditi percepiti successivamente (aliunde perceptum), rilevando sia la mancata prova dell’entità delle somme percepite sia la circostanza che il nuovo rapporto fosse anch’esso soggetto a un periodo di prova.

Collegamento con la recente giurisprudenza

La pronuncia del Tribunale di Milano si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza in materia di patto di prova, contribuendo a precisare il requisito della determinabilità delle mansioni.

In linea con gli orientamenti consolidati, viene ribadito che il patto è nullo quando non consente di individuare l’oggetto della prova.

Tuttavia, rispetto a decisioni come quella della Corte d’Appello di Brescia n. 244 del 5 marzo 2026, che valorizza il contenuto complessivo del contratto ai fini della determinabilità delle mansioni, il Tribunale adotta un approccio più rigoroso, escludendo la sufficienza di rinvii generici al CCNL.

Il quadro si completa alla luce della giurisprudenza di legittimità, in particolare della Corte di Cassazione n. 6910 del 23 marzo 2026, che ha evidenziato come la nullità del patto di prova possa derivare anche da limiti di ammissibilità previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità del recesso.

Sotto il profilo delle conseguenze, emerge un principio unitario: la nullità del patto comporta sempre l’illegittimità del recesso.

Tuttavia, la tutela varia in funzione della natura del rapporto: nei contratti a tempo indeterminato può trovare applicazione la tutela reintegratoria, mentre nei contratti a termine, come nel caso esaminato, opera esclusivamente la tutela risarcitoria.

Ne deriva un assetto sistematico in cui la legittimità del patto di prova richiede la verifica congiunta di tre condizioni: ammissibilità, anche alla luce della contrattazione collettiva; validità, con mansioni chiaramente determinabili; e corretta esecuzione della prova.

L’assenza di uno solo di tali presupposti determina l’illegittimità del recesso, con rilevanti conseguenze economiche per il datore di lavoro.

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