Peculato d’uso in caso di utilizzo privato del telefono di servizio

Pubblicato il 03 maggio 2013 Per le Sezioni unite penali della Cassazione - sentenza 19054 pubblicata il 2 maggio 2013 – la condotta del dipendente pubblico che, per le chiamate private utilizzi il cellulare di servizio determinando un danno apprezzabile alla pubblica amministrazione, non integra il reato di peculato ordinario di cui al primo comma dell’articolo 341 C.p., apparendo, per contro, sussumibile nella fattispecie del peculato d’uso di cui al secondo comma del medesimo articolo.

In ogni caso – precisano i giudici di legittimità - l'utilizzo “economicamente e funzionalmente non significativo” del telefono di servizio per fini personali, è penalmente irrilevante. Ed infatti, il raggiungimento della soglia della rilevanza penale si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della Pa o con una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio.
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