Peculato: particolare tenuità per più telefonate in arco temporale ristretto

Pubblicato il 14 marzo 2018

Peculato per uso personale del telefono di servizio

E’ stata confermata dalla Cassazione la decisione con cui il Gup aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di una pubblica dipendente accusata di peculato d'uso continuato in relazione a plurime telefonate effettuate, non riconducibili in modo oggettivo e chiaro all'espletamento delle sue funzioni.

Poiché tali telefonate erano limitate nel tempo e di durata non estesa, era stato ritenuto che l'offesa al bene giuridico protetto fosse di particolare tenuità tanto da determinare la non punibilità dell'imputata ex articolo 131-bis del Codice penale.

Più condotte in contesto unitario, niente continuazione

La Sesta sezione penale, – sentenza n. 11378 del 13 marzo 2018 - pur ribadendo l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, ha evidenziato come, nel caso in esame, non poteva parlarsi di reato continuato.

Le condotte ascritte all'imputata, infatti, per l'unitario contesto spazio - temporale nel quale si erano collocate, dovevano di fatto integrare “una condotta inscindibile per l'unitario contesto”, avendo l'imputata utilizzato il telefono dell'ufficio in un arco temporale assai ristretto.

Le singole telefonate dovevano, quindi, essere considerate come un'unica condotta.

E poiché, nella specie, era stata prodotta un'offesa al bene giudico protetto sicuramente di particolare tenuità, era corretta la decisione del Gup di non doversi procedere ricorrendo la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

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