Pedopornografia, il punto della giurisprudenza

Pubblicato il 24 marzo 2016

Di recente la giurisprudenza di legittimità è più volte tornata sull'interpretazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p., il quale sanziona chiunque (comma 1):

1. Utilizzando minori di anni diciottorealizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materialepornografico;

2. Recluta o induce minori degli anni diciotto a parteciparead esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae profitto.

E’ parimenti punito chiunque fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma (comma 2) o chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza predetto materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto (comma 3).

La medesima norma sanziona infine l’attività di colui che, al di fuori delle ipotesi di cui ai primi tre commi, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, predetto materiale pornografico (comma 4).

Non manca inoltre di precisare che, per pornografia minorile, va intesa ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore degli anni diciotto per scopi sessuali.

Cosa dice la giurisprudenza

Reato, se è accertata la volontà di diffondere

Come è stato evidenziato in una serie di pronunce (in particolare, Corte di Cassazione, sentenza n. 30465 del 15 luglio 2015), affinché sussista l’elemento soggettivo nel reato di divulgazione o diffusione di materiale pedopornografico (trattasi in particolare del comma 3), occorre provare che il soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi il materiale pedopornografico (nel caso de quo, mediante download del file dalla rete), ma anche la specifica volontà di distribuirlo, diffonderlo, divulgarlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi specifici ed ulteriori rispetto all'utilizzo di un programma di file sharing (conforme, si veda Corte di Cassazione, sentenza n. 47820/2013) .

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