Pena da 1 a 4 anni per chi introduce o detiene telefonini in carcere

Pubblicato il 23 ottobre 2020

Sul sito del ministero della Giustizia è pubblicata una nota con cui si informa dell’entrata in vigore, dal 22 ottobre, delle norme introduttive della nuova fattispecie di reato che punisce chi introduce o detiene telefoni cellulari o dispositivi mobili di comunicazione all’interno di un istituto penitenziario.

Il reato, previsto dal nuovo articolo 391-ter del codice penale, sanziona sia chi, dall’esterno, cerca di introdurre un telefono in carcere sia lo stesso carcerato che detiene il dispositivo (fattispecie sinora integrante illecito disciplinare e sanzionato all’interno dell’istituto).

La relativa previsione – si legge nella nota - è stata voluta dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, per contrastare i numerosi tentativi di far entrare telefonini nelle carceri ed è stata introdotta attraverso l’art. 9 del recente Decreto legge n. 130/2020 su immigrazione e sicurezza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 ottobre 2020 e già in vigore.

Pena aggravata se reato commesso da pubblico ufficiale o avvocato

La nuova fattispecie di “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti” è sanzionata, a norma dell’art. 9 del Dl 130/2020, con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La pena aumenta, divenendo da due a cinque anni, se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense.

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