Pena incostituzionale. Giudice dell’esecuzione può dichiarare la prescrizione

Pubblicato il 04 agosto 2017

A fronte di una sentenza di illegittimità costituzionale che incida sul trattamento sanzionatorio, il giudice dell’esecuzione, quando a ciò sollecitato, non solo deve intervenire sulla stessa misura della pena o sulla sua specie (trasformando in legale una sanzione ormai illegale, perché determinata in ragione della norma vigente all'epoca della sentenza di merito, poi cancellata e manipolata dalla sentenza di incostituzionalità), ma deve anche dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato quando accerti che i termini di cui agli artt. 157 e ss. c.p. – calcolati sulla sanzione edittale come ricavata dalla pronuncia di incostituzionalità – siano interamente spirati alla data dell’ultima sentenza di merito.

Il giudice dell’esecuzione pertanto si deve porre, “ora per allora”, nella stessa ottica che avrebbe avuto il giudice della cognizione se si fosse pronunciato successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità e, con l’unico insuperabile limite dei rapporti ormai esauriti e non più ritrattabili, deve dare attuazione alla pronuncia medesima, impedendo che la norma già oggetto di censura, e già espunta dall'ordinamento, possa produrre qualsivoglia ulteriore effetto.

E' quanto si legge nella sentenza n. 38691 del 3 agosto 2017, resa dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale. 

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