Pene accessorie sulla base della gravità del reato

Pubblicato il 04 luglio 2019

Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto, dal giudice, in base ai criteri di gravità del reato, di cui all'articolo 133 del Codice penale.

E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 28910 del 3 luglio 2019, nella quale hanno ritenuto di dover superare il proprio precedente arresto in materia di pene accessorie, per come espresso nella sentenza n. 6240/2015.

Sezioni unite: superato il precedente orientamento

Secondo le Sezioni Unite, detto indirizzo interpretativo - che vedeva le sanzioni accessorie equiparate a quelle principali - deve essere superato, poiché gli argomenti addotti a sostegno della soluzione proposta, “pur pregevoli, non meritano condivisione”.

Automatismi esclusi

Prendendo in rilievo la decisione della Consulta n. 222/2018, gli Ermellini hanno ritenuto che la regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta debba assumere, piuttosto, una funzione residuale, “cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l'esercizio del potere dosimetrico del giudice”.

Dovendosi, quindi, procedere sulla base dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., per le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, il giudice dovrà ora tenere conto della gravità del reato, desumibile:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy