Pensionati con trattamenti minimi: addendum alla convenzione INPS–Friuli Venezia Giulia

Pubblicato il 11 marzo 2026

Con il messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, l’INPS illustra le modifiche introdotte dall’Addendum alla convenzione stipulata con la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per l’erogazione di un sussidio economico annuale destinato ai titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, pensioni o assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.

La misura è stata istituita dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7. La convenzione operativa tra Regione e INPS è stata adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 139 del 18 dicembre 2024 e sottoscritta il 30 dicembre 2024.

Successivi interventi normativi regionali hanno reso necessario aggiornare l’accordo. A tal fine è stato adottato un Addendum alla convenzione, approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione INPS n. 200 del 3 dicembre 2025 e sottoscritto il 23 dicembre 2025.

L'INPS fornisce quindi indicazioni sulle novità introdotte dall’Addendum, mentre per gli aspetti non modificati resta valido quanto previsto dalla convenzione originaria e dalle istruzioni contenute nel messaggio n. 720 del 27 febbraio 2025.

Estensione del sussidio: nuovi beneficiari per il 2025 e 2026

Una delle principali novità deriva dall’articolo 7, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, che ha inserito il comma 62-bis nell’articolo 7 della legge regionale n. 7/2024.

La disposizione stabilisce che per gli anni 2025 e 2026 il sussidio venga riconosciuto anche ai titolari dell’assegno mensile di assistenza e ai titolari dell’assegno sociale sostitutivo, purché in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e c) del comma 59 della stessa legge regionale.

Aggiornamento del regolamento regionale

Le modifiche normative sono state recepite anche nel Regolamento regionale di attuazione della misura, aggiornato con il decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 118 del 21 novembre 2025.

Il regolamento modifica la disciplina attuativa relativa al sussidio economico annuale destinato ai titolari di pensioni INPS di importo basso o di prestazioni assistenziali.

Addendum alla convenzione INPS–Regione Friuli-Venezia Giulia

Per recepire le novità normative, è stato necessario adottare un Addendum alla convenzione tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia.

L’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2025 conferma gli impegni già previsti nella convenzione originaria e ne estende l’applicazione anche ai nuovi beneficiari individuati dalla legge regionale, cioè i titolari dell’assegno mensile e dell’assegno sociale sostitutivo.

L’estensione del beneficio resta comunque limitata alle annualità 2025 e 2026, come previsto dalla normativa regionale.

Pagamento del sussidio: calendario delle erogazioni

Per l’annualità 2025, l’INPS ha provveduto a erogare il sussidio ai nuovi beneficiari entro il 28 febbraio 2026.

Ai fini della copertura finanziaria, l’Istituto ha comunicato alla Regione il numero dei nuovi potenziali beneficiari, fornendo dati aggregati e anonimi.

Per l’annualità 2026, il sussidio annuale sarà erogato nel mese di giugno a tutti i beneficiari, inclusi quelli appartenenti alla nuova platea.

Oneri e costi di gestione del servizio

L’estensione del beneficio ai nuovi destinatari non comporta ulteriori costi di sviluppo o gestione informatica rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.

Restano quindi confermati i seguenti importi:

Il rimborso delle spese comprende:

È inoltre previsto un rimborso forfettario di 5,26 euro per ciascun beneficiario, destinato a coprire i costi amministrativi sostenuti dall’INPS.

Provvista finanziaria e gestione delle risorse

Per il pagamento del sussidio, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha accreditato all’INPS un’ulteriore provvista finanziaria, oltre alle somme già trasferite per le annualità 2024 e 2025.

L’importo della provvista è stato determinato sulla base del numero dei beneficiari comunicato dall’INPS, maggiorato del 5% e comprensivo degli oneri di gestione del servizio.

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