Pensionati, riscatti senza rate

Pubblicato il 12 marzo 2008 Nel modulo predisposto dall’Inps e diffuso con circolare 29 dell’11 marzo che commenta l'articolo 1, comma 77 della Legge 247/2007, è contemplata, per i laureati che non hanno ancora ottenuto l’accredito dei contributi sui periodi universitari in alcuna gestione previdenziale obbligatoria, una dichiarazione nella quale l’interessato certifica di non avere mai svolto attività lavorativa di nessuna natura, requisito necessario per il calcolo dell’onere del riscatto relativo a ogni anno di studi sulla base del minimale indicato nella gestione artigiani e commercianti (13.819 euro annui per il 2008), sul quale grava l’aliquota del 33 per cento destinata ai lavoratori dipendenti. Per gli inoccupati, l’importo versato per il riscatto degli anni di laurea è gestito dall’Inps in apposita evidenza contabile e rivalutato ogni anno, seguendo le regole del sistema contributivo. Sarà trasferito presso la gestione di iscrizione dietro apposita richiesta. La riforma concede il pagamento rateale, che, tuttavia, non tocca ai già pensionati, né a chi fa richiesta di pensione, cui consegue la cessazione della rateazione con il pagamento in unica soluzione del residuo.
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