L’Agenzia delle Entrate torna a esaminare l’applicazione del regime agevolato previsto dall’articolo 24-ter del TUIR, dedicato ai pensionati con trattamenti erogati dall’estero che decidono di trasferire la propria residenza in un Comune del Mezzogiorno con meno di 20.000 abitanti (o in uno dei territori colpiti dal sisma del 2009).
La risposta a interpello n. 292 del 21 novembre 2025 fornisce un nuovo chiarimento riguardo alla tassazione delle somme ottenute da un contribuente che, rientrando in Italia, procede alla liquidazione delle società estere attraverso le quali aveva finora esercitato la propria attività professionale.
L’istante, attualmente residente dal punto di vista fiscale in Francia, espone di percepire, a partire dal 1° gennaio 2025, redditi pensionistici di fonte estera rientranti tra quelli indicati dall’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. Nel prosieguo, dichiara la propria intenzione di trasferirsi in Italia nel corso del 2026, scegliendo come luogo di residenza un Comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, all’interno del quale prevede di svolgere un’attività lavorativa autonoma o imprenditoriale.
Parallelamente, l’istante comunica che procederà alla messa in liquidazione volontaria delle società estere – una di diritto francese e una di diritto lussemburghese – che detiene o controlla e attraverso le quali ha condotto la propria attività professionale all’estero fino ad oggi. Specifica inoltre che tali società non possiedono immobili in Italia, non detengono partecipazioni in società italiane e non generano redditi imponibili in Italia secondo le regole ordinarie.
In considerazione dell’intenzione di esercitare l’opzione per il regime sostitutivo del 7% previsto dall’articolo 24-ter del TUIR, il contribuente chiede all’Amministrazione finanziaria se anche le somme che potrebbero derivare dalla distribuzione dell’eventuale avanzo di liquidazione delle società estere rientrino tra i redditi agevolabili e possano quindi beneficiare dell’imposta sostitutiva prevista dal regime per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel Sud Italia.
E’ l’art. 24-ter del TUIR (DPR n. 917/1986) che prevede la possibilità per i neo-residenti titolari di pensione di fonte estera di assoggettare a imposta sostitutiva del 7% per 10 anni tutti i redditi prodotti all’estero, individuati secondo il criterio “a specchio” dell’art. 165(2) TUIR.
La disciplina include:
Nel proprio parere fornito con risposta n. 292 del 21 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate analizza ampiamente il funzionamento del regime agevolativo dell’articolo 24-ter del TUIR, che consente ai pensionati che rientrano in Italia e si stabiliscono in specifici Comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) di assoggettare a un’imposta sostitutiva del 7% tutti i redditi prodotti all’estero.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che il comma 1 dell’articolo 24-ter permette alle persone fisiche titolari di pensioni erogate da soggetti esteri di optare per un regime impositivo speciale qualora trasferiscano la residenza in uno dei Comuni elencati dalla norma (situati nelle regioni del Sud o in quelli interessati dal sisma del 2009), purché caratterizzati da una popolazione non superiore a 20.000 abitanti. In questi casi, al contribuente è consentito applicare un’imposta sostitutiva unica, in misura fissa del 7%, per ciascuno dei dieci periodi d’imposta di durata dell’opzione.
L’Agenzia ricostruisce inoltre i criteri attraverso i quali vengono identificati i redditi “prodotti all’estero”, che costituiscono la base imponibile del regime. Si richiama in particolare l’articolo 165, comma 2, il quale stabilisce che la determinazione della provenienza estera del reddito avviene tramite una lettura “a specchio” dell’articolo 23 del TUIR: in sostanza, un reddito è considerato di fonte estera quando, applicando la normativa interna in modo rovesciato, si può escludere qualunque collegamento con una fonte situata nel territorio italiano.
Tale interpretazione è stata confermata anche nella circolare 21/E del 2020 e in altre risposte a interpello, che ribadiscono come la qualificazione del reddito non dipenda dai criteri adottati dallo Stato estero, bensì dai parametri previsti dall’ordinamento italiano.
L’Agenzia passa poi a esaminare la categoria dei redditi potenzialmente inclusi nel regime, ricordando che la norma consente di ricomprendere qualunque reddito estero, indipendentemente dalla relativa natura fiscale.
Nell’ambito dei redditi di capitale, viene richiamata la risposta a interpello n. 766/2021, che chiarisce come i dividendi erogati da soggetti non residenti si considerino prodotti all’estero e rientrino pertanto nel perimetro dell’imposta sostitutiva del 7%, anche qualora derivino da società localizzate in Stati a fiscalità privilegiata.
L’imposta del 7% sostituisce inoltre qualsiasi altra imposizione interna, incluse ritenute o imposte sostitutive normalmente previste per tali redditi.
Riguardo al caso specifico posto dall’istante, l’Agenzia richiama l’articolo 47, comma 7, del TUIR, che qualifica come utili imponibili – e quindi come redditi di capitale – le somme o i beni ricevuti in occasione della liquidazione di una società, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Tale principio, già approfondito anche nella circolare 52/E del 2004, consente di affermare che le somme percepite in sede di liquidazione volontaria costituiscono a tutti gli effetti redditi di capitale.
Applicando il criterio della lettura “a specchio” dell’articolo 23, comma 1, lettera b), l’Agenzia conclude che i proventi derivanti dalla liquidazione di una società estera si qualificano come redditi di capitale prodotti all’estero. Di conseguenza, tali somme rientrano nell’ambito dei redditi che possono beneficiare del regime opzionale dell’imposta sostitutiva del 7%, purché siano verificate tutte le altre condizioni previste dalla disciplina.
In sintesi, il contribuente attualmente residente in Francia, una volta trasferitosi in un Comune del Sud Italia con meno di 20.000 abitanti e nel pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dalla disciplina (inclusa la provenienza da uno Stato che intrattiene un accordo di cooperazione amministrativa con l’Italia), potrà applicare l’imposta sostitutiva forfettaria prevista dall’articolo 24-ter del TUIR anche alle somme percepite dalla liquidazione delle società estere da lui partecipate.
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