Pensioni anzianità, età e contributi per la salvaguardia

Pubblicato il 02 ottobre 2008 L’Inps, con messaggio n. 21586/2008, precisa che i lavoratori che hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che ha dato luogo alla sospensione dell’indennità di mobilità, potranno continuare a lavorare fino al termine del contratto senza che ciò produca l’esclusione dalla salvaguardia. Precedentemente, con circolare 31/08, era stato spiegato che riguardo alle modalità di formazione della graduatoria, lo svolgimento di attività lavorativa successiva all’avvio della certificazione comportava la sospensione o la perdita del diritto all’indennità di mobilità ordinaria escludendo, allo stesso tempo, il soggetto dai benefici della salvaguardia. Affinché la norma sulla salvaguardia dia diritto alla pensione di anzianità per quanti sono collocati in mobilità ordinaria è necessario che entrambi i requisiti (anagrafico e contributivo) siano perfezionati entro il periodo di mobilità. Il periodo di lavoro fino alla certificazione concorrerà al prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità entro cui dovranno essere raggiunti i requisiti di età e contribuzione. La data a partire dalla quale si può far partire il prolungamento della mobilità, in funzione della quale deve essere verificato il perfezionamento dei requisiti, è quella del 31 maggio 2008, che deve essere assunta come data di certificazione anche per quelle successive per non creare disparità di trattamento tra i lavoratori ammessi allo stesso beneficio.
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