Pensioni “vecchie” anche per i genitori in congedo straordinario biennale

Pubblicato il 25 febbraio 2012 L'approvazione definitiva del D.L. n. 216/2011 - “Milleproroghe” - ha mantenuto ferma l'esclusione delle nuove norme pensionistiche introdotte dal governo Monti per gli esodati che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 compreso, in base ad accordi individuali o collettivi di incentivi all'esodo. E' però necessario che sia certa, mediante idonea documentazione, la data di cessazione del rapporto di lavoro e che il lavoratore sia in possesso di tutti i requisiti che consentono di avere la pensione. Inoltre, la riscossione deve avvenire nei due anni successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

A poter fruire delle vecchie regole pensionistiche non sono solamente gli esodati; l'ultima versione del “Milleproroghe” ammette anche i lavoratori che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo per effettuare l'assistenza ai figli con disabilità grave se, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, matureranno il requisito di contribuzione per ottenere la pensione. La specificazione contenuta nella norma consente di affermare che il beneficio riguarda solo coloro che sono in congedo per assistere il figlio disabile e non il coniuge o i genitori.

Infine, è stata accolta la richiesta dell'Adepp di prorogare ulteriormente il termine entro cui le casse previdenziali professionali sono chiamate a fornire i bilanci tenici da cui si evince l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche per il periodo di tempo di 50 anni.

Dall'iniziale 31 marzo si è passati al 30 giugno ed ora al 30 settembre 2012.
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