Per cause di forza maggiore salve le agevolazioni prima casa

Pubblicato il 23 febbraio 2009 Commissione tributaria provinciale di Pisa. Sentenza n. 5 del 26 gennaio 2009: annullando l’avviso di liquidazione con il quale si revocavano le agevolazioni prima casa e si recuperavano le imposte, la Ctp ha decretato come queste agevolazioni permangano quando, per “forza maggiore” (assenza del collegamento degli scarichi al sistema fognario pubblico, circostanza non nota al momento dell’acquisto, da considerare perciò causa di “forza maggiore”), l’interessato sia impossibilitato a trasferire la propria residenza nell’immobile destinato a civile abitazione entro diciotto mesi (termine ritenuto perentorio dal Fisco), come dichiarato nell’atto d’acquisto. L’immobile privo delle condizioni igieniche di abitabilità impedisce il trasferimento della residenza, producendo la causa di “forza maggiore” riconosciuta nella imprevedibilità e inevitabilità non imputabili alla parte obbligata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consulenti del lavoro: in scadenza la seconda rata contributiva all'ENPACL

20/06/2025

Controllo digitale sul lavoro: rischi e sfide del monitoraggio

20/06/2025

Bando Isi 2024: concluso click day del 19 giugno

20/06/2025

Tessere di identificazione dei lavoratori per rafforzare la sicurezza sul lavoro

20/06/2025

Bonus edilizi, la prima casa è agevolata

20/06/2025

Revoca delle dimissioni: iter, tempistiche e obblighi

20/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy