Per esigenze di sicurezza pubblica, raccolta di immagini senza informativa

Pubblicato il 13 agosto 2010 La nota n. 195960 del 6 agosto 2010 del capo della polizia ed avente come destinatari prefetti e commissari del governo per le province richiama gli interessati sulla questione della videosorveglianza nell'ambito della sicurezza urbana così come è stata trattata dal Garante della privacy nel provvedimento dell'8 aprile 2010.

Il documento ricorda che innovazioni legislative hanno attribuito al sindaco ed ai comuni poteri di emanare atti a difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica; a tal fine è reso possibile installare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In questo caso le immagini raccolte potranno essere conservate per non oltre 7 giorni, salvo specifiche esigenze. Se l'utilizzo di videocamere persegue il fine dell'ordine e della sicurezza pubblica, ricorda il Garante, non vige l'obbligo di informativa per segnalarne la presenza; tuttavia il Garante auspica che i comuni e di sindaci vi provvedano egualmente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 770/2025: guida alle novità

11/09/2025

Privacy: illecita la conservazione delle email di un docente non più in servizio

11/09/2025

Cassazione: legittimo il licenziamento per abuso del congedo parentale

11/09/2025

Ricerca e sviluppo: distinzione fra credito “non spettante” e “inesistente”

11/09/2025

770/2025: ritenute, compensazioni e crediti nei quadri ST, SV e SX

11/09/2025

Credito d’imposta R&S: inapplicabilità del Manuale di Frascati

11/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy