Per gli acquisti di inizio 2006 niente detrazioni

Pubblicato il 09 novembre 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 317 del 7 novembre 2007, ribadisce il no all’esonero dalla rettifica della detrazione Iva per le aziende che hanno comprato fabbricati abitativi fra il 1° gennaio e il 4 luglio 2006. Si ricorda che fino al 4 luglio 2006 la cessione di immobili abitativi da parte di imprese di compravendita era soggetta ad Iva, dunque si poteva detrarre; dopo tale data le cessioni in questione sono esenti Iva, conseguentemente non è possibile detrarre l’imposta. Con la risoluzione in oggetto si ribadisce quanto affermato con la circolare 12/E in cui l’Agenzia spiegava che gli immobili a destinazione abitativa acquistati nel 2006 non sono interessati dalla normativa di esonero della rettifica – articolo 35, comma 9, del Dl 223/06 – ma dalla disciplina del pro-rata. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi in appalto per ministero difesa - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

17/03/2026

Imprese culturali e creative, nuove attività ammesse

17/03/2026

Requisiti pensione 2027-2028: tutte le regole Inps per accesso e deroghe

17/03/2026

Accisa gas naturale: nuove regole su dichiarazioni, cauzioni e controlli

17/03/2026

Part-time: niente full-time automatico e limiti alla variabilità dell’orario

17/03/2026

Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali

17/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy