Per gli interessi degli iscritti è legittimato in giudizio anche l'Ordine

Pubblicato il 21 gennaio 2010
Con sentenza n. 74 del 19 gennaio 2010, il Tar della Lombardia, sezione di Milano, ha ricordato come, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, gli ordini professionali, stante la loro peculiare posizione esponenziale nell'ambito delle rispettive categorie e per le funzioni di autogoverno delle categorie stesse, “sono legittimati ad impugnare in sede giurisdizionale gli atti lesivi non solo della sfera giuridica dell'ente come soggetto di diritto, ma anche degli interessi di categoria dei soggetti appartenenti all'ordine, di cui l'ente ha la rappresentanza istituzionale”.

Nel caso esaminato, in cui l'Ordine degli Architetti di Pavia aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva riservato la partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi per la redazione del Piano di Governo del Territorio, alle sole istituzioni universitarie, con esclusione dei professionisti iscritti agli ordini ricorrenti, non sussisterebbe, per i giudici amministrativi, alcun conflitto di interessi tra gli iscritti, dal momento che i benefici derivanti dalla clausola del bando contestata sono rivolti a favore degli istituti universitari, e non dei singoli professionisti dipendenti degli stessi.
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