Per gli studi targhe “libere”

Pubblicato il 17 gennaio 2007

Con due sentenze in materia professionale, di Cassazione ha accolto le ragioni di due professionisti nei confronti dei propri Albi professionali, rispettivamente sul libero esercizio della pubblicità informativa e sull’irrogazione di sanzioni disciplinari. Con la sentenza n. 652 del 15 gennaio i giudici di piazza Cavour affermano che i professionisti potranno “reclamizzare” la propria attività senza particolari restrizioni sui contenuti di merito delle targhe pubblicitarie, fatte salve le norme sulla correttezza e il decoro professionale. Con la seconda sentenza, la n. 834 del 16 gennaio, i giudici hanno invece accolto le motivazioni di un altro professionista (un medico), a cui era stata irrogata la sanzione di interdizione per un anno dall’attività professionale. Secondo , l’indebito comportamento deve presupporre che dietro vi sia stato dolo specifico. Pertanto, le commissioni disciplinari che devono giudicare i comportamenti scorretti in capo all’iscritto possono applicare sanzioni solo se dietro l’illecito è provato il dolo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Lapidei industria - Accordo del 15/7/2025

21/07/2025

Lapidei industria. Rinnovo

21/07/2025

CCNL Edilizia industria e artigianato - Addendum del 15/7/2025

21/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

21/07/2025

Edilizia industria e artigianato. Addendum

21/07/2025

CCNL Metalmeccanica Pmi Confimi - Verbale di accordo del 14/07/2025

18/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy