Per i datori l’obbligo di un piano per i ponteggi

Pubblicato il 16 settembre 2006

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 25 del 13 settembre scorso elaborata d’intesa con il Coordinamento tecnico delle Regioni, ha indicato i contenuti minimi del piano di sicurezza ai fini del montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. Lo scopo è quello di uniformare le misure minime di sicurezza che le imprese dovranno adottare e che gli organi di vigilanza dovranno fare osservare, formulando un piano di applicazione generalizzata. Tale piano deve, inoltre, contenere le disposizioni riguardanti i comportamenti da seguire in circostanze particolari: vicinanza di linee elettriche aeree nude in tensione; uso di dispositivi di protezione individuali; pericoli di ribaltamento e di caduta di materiali e oggetti dall’alto. In caso di violazioni di tali disposizioni, verranno applicate le sanzioni previste dall’articolo 89, lettera b-bis), del Dlgs 626/94, che consistono nell’arresto fino a tre anni o in un ammenda da 1032 euro.

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