Per i giudici europei il calcolo dell’anzianità contributiva nel part time verticale dell'Inps è discriminatorio

Pubblicato il 11 giugno 2010

La Corte di giustizia europea, con la sentenza relativa alle cause riunite C395/08 e C396/08, torna sull’argomento “pensioni”, constatando che le norme italiane risultano meno favorevoli nel determinare l’anzianità contributiva di un contratto di part-time rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno comparabile.

I giudici lussemburghesi ricordano che la direttiva n. 97/81 (accordo quadro sul lavoro a tempo parziale) spinge i Paesi membri a promuovere il contratto di lavoro parziale, eliminando ogni discriminazione con quello di lavoro full-time. Di fatto, in Italia, ciò non accade dato che nel caso del contratto di lavoro part-time verticale si constata una base di calcolo per il trattamento previdenziale che risulta discriminatoria rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Cioè, nel caso del contratto di lavoro part-time verticale (per esempio di 6 mesi l’anno), l’anzianità contributiva necessaria per avere accesso alla pensione si raggiunge in un numero di anni doppio rispetto a quello del lavoratore assunto a tempo pieno. Questo, perché nel contratto verticale ciclico non è prevista la tutela previdenziale per il mancato lavoro.

La Corte Ue, nel voler superare il citato trattamento discriminatorio, impone al nostro Paese di riconoscere, ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva che dà diritto alla pensione, la durata effettiva del rapporto di lavoro e non, come sostiene l’Inps, la quantità di lavoro effettivamente fornita.

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