Per i professionisti ristrutturazione senza chiarimenti

Pubblicato il 15 luglio 2008 Con la circolare n. 47/E dello scorso 18 giugno non sono stati sciolti tutti i dubbi riguardo le spese di ristrutturazione su immobili non di proprietà. Così, ad un giorno dalla scadenza del termine per effettuare i pagamenti, per i professionisti la questione rimane irrisolta e necessita di ulteriori spiegazioni. Un chiarimento è giunto con la circolare 1/IR del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del maggio 2008. La disciplina in vigore fino al 2006, prevedeva che le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione sostenute su immobili di terzi fossero deducibili non per cassa ma in cinque rate costanti a partire dal periodo di sostenimento. L’attuale normativa ha, invece, creato molte incertezze. Da qui, la chiave di lettura offerta dalla circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che assimila queste spese a quelle su immobili propri di natura non incrementativa. La circolare 1/IR/2008, alla luce dei chiarimenti offerti dalla circolare agenziale n. 47/2008, consente di concludere che le spese su immobili di terzi sono deducibili nell’esercizio di sostenimento, nei limiti del plafond del 5%, con riporto dell’eccedenza nei successivi cinque anni. La tesi del riporto nei cinque anni successivi appare ancora una volta preferibile al criterio della deduzione delle spese in base al principio di cassa, ai sensi dell’articolo 54 del Tuir, che prevede una deroga al suddetto criterio per le spese su tutti gli immobili, a prescindere dal titolo di detenzione o possesso. Altrettanto , non è auspicabile un trattamento fiscale diverso a seconda del momento temporale di inizio del possesso dell’immobile, dato che ciò non è qualitativamente rilevante in relazione agli immobili di terzi.
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