Per i reati tributari la confisca per equivalente non è retroattiva

Pubblicato il 21 novembre 2009
Con un'ordinanza del 20 novembre 2009, la n. 301, la Consulta ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 200 e 322-ter del c.p., dell'art. 321, comma 2, del c.p.c., nonché dell'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sollevata, per contrasto con gli artt. 3 e 117 della Costituzione, dal Gip del Tribunale di Napoli. Le norme contestate sono quelle che concernono la confisca per equivalente e, in particolare, la sua non retroattività in presenza di reati tributari.

La Corte costituzionae, nel testo della decisione, ha spiegato che "la confisca per equivalente - in ragione della mancanza di pericolosità dei beni che ne costituiscono oggetto, unitamente all'assenza di un “rapporto di pertinenzialità” tra il reato ed i beni - palesa una connotazione prevalentemente afflittiva ed ha, dunque, una natura «eminentemente sanzionatoria», tale da impedire l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale della retroattività delle misure di sicurezza, sancito dall'art. 200 c. p.".
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