Per i single, adozioni solo in particolari circostanze e senza piena legittimità

Pubblicato il 15 febbraio 2011 Con sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da una donna single avverso la decisione con cui la Corte d'appello aveva escluso che potesse essere pienamente legittimata l'adozione nei confronti di una bimba russa disposta con provvedimento del Tribunale del distretto di Columbia (Usa).

Per i giudici di Cassazione, doveva escludersi “che allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell'art. 36, il riconoscimento in Italia dell'adozione di un minore pronunciata all'estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata”.

L'adozione che poteva essere riconosciuta, nel caso in esame, era solo quella prevista “in casi particolari” e senza effetto di adozione piena, per come sancita dalla Legge 184/1983.

In ogni caso, la Corte di legittimità ha concluso con l'auspicio di un intervento del legislatore nazionale che “nel concorso di particolari circostanze” consenta un “ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell'adozione legittimante”.
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