Per i titolari artigiani niente obbligo di “Dna”

Pubblicato il 03 settembre 2008 La nota Inail n. 6862 del 29 agosto 2008 precisa che i datori di lavoro artigiani non sono tenuti ad inviare la denuncia nominativa all’Istituto. Sono già soggetti al vincolo di comunicare il proprio codice fiscale e gli altri dati contenuti nel modello di Dna e nella denuncia di inizio attività. L’obbligo riguarda invece i soci, i collaboratori e i coadiuvanti dei datori di lavoro artigiani e non artigiani. Non adempiere (o adempiere in ritardo) comporta una sanzione che va da un minimo di 125 euro ad un massimo di 770 euro per ciascuna violazione.
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