Per il 2026 soglia confermata per i fringe benefit

Pubblicato il 19 marzo 2026

Anche per il 2026 resta inalterata la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti. La Legge di bilancio 2025, infatti, non ha subito modifiche dalla L. n. 199/2025 e, pertanto, resta fermo il precedente impianto che prevede, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina favorevole – rispetto a quella a regime (limite di esenzione da 258,23 euro per ciascun periodo d'imposta) – con una soglia di non imponibilità per i dipendenti che resta a 1.000 euro o a 2.000 euro con figli a carico.

Così, per i periodi d'imposta 2025-2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del Tuir, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del Tuir.

In particolare, secondo l’interpretazione del Fisco (circolare 5/E/2025), la “condizione” a cui è subordinato il limite più elevato (pari a 2.000 euro) è soddisfatta anche qualora il figlio a carico sia ripartito con l’altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell’assegno unico e universale. Per quanto riguarda, poi, le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale è stato chiarito che le stesse devono riguardare gli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari “dimorino abitualmente”, purché ne sostengano effettivamente le spese. 

Da ultimo si osserva che, di recente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

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