Per il detenuto in regime di massima sicurezza ok alle restrizioni sui quotidiani locali

Pubblicato il 20 settembre 2010
Con sentenza n. 32976 del 2010, la Cassazione, Prima sezione penale, ha rigettato il reclamo avanzato da un detenuto per reati di mafia sottoposto al regime carcerario di massima sicurezza ex articolo 41-bis della Legge penitenziaria, avverso il provvedimento con cui gli era stato prorogato il divieto di acquisto e ricezione di quotidiani locali. 

Per la difesa dell'uomo, il provvedimento era stato emesso con eccesso di potere ed in violazione dell'articolo 18-ter della Legge penitenziaria vigente. Per contro, la Corte di legittimità, dopo aver sottolineato come proprio il richiamato articolo 18-ter preveda espressamente la possibilità di disporre restrizioni per esigenze investigative, preventive, o per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, ha precisato che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato era da considerare del tutto legittimo in quanto emesso con “motivazione priva di evidenti vizi logici”; in particolare – continua la Corte – vi erano le condizioni per imporre al reclamante l'inibizione della lettura dei quotidiani locali per evitare che lo stesso potesse utilizzare le notizie ivi riportate per informarsi sulle vicende connesse al suo gruppo criminoso ed impartire eventuali ordini agli altri associati.
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