Per il Lul conta la realtà più che il Ccnl

Pubblicato il 14 dicembre 2011 Il ministero del Lavoro, con risposta all'interpello n. 47 del 13 dicembre 2011, interviene sulle sanzioni da 150 a 1.500 euro (da 500 a 3.000 se riferita a più di dieci lavoratori) applicabili in tema di ipotesi di "infedele registrazione" delle ore di lavoro o delle somme erogate sul libro unico del lavoro (Lul) che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali.

Nello specifico, quando le registrazioni siano difformi dalle ore effettivamente svolte dal lavoratore o dalle somme effettivamente erogate allo stesso (ad esempio nei pagamenti fuori busta).

Per la sanzionabilità si deve considerare la difformità tra fatti reali e annotazioni eseguite: se tali registrazioni divergono da “quanto astrattamente previsto dal Ccnl” senza, però, risultare infedele rispetto al comportamento effettivo del lavoratore, la sanzione non è applicabile. Nel rispetto della realtà di fatto, dunque, il termine di paragone può non essere il ccnl applicato in azienda.

Ne consegue che l’illecito sussiste se la durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrispondono a quelle trascritte nel Lul, come per i fuori busta.

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