Per il “prezzo valore” niente ritocchi tardivi

Pubblicato il 10 giugno 2009 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 145 del 9 giugno 2009, chiarisce che non può essere colmata con atto integrativo successivo la mancanza della richiesta esplicita di voler beneficiare del regime fiscale di favore nel contratto a cui deve essere applicato. Pertanto, il contratto privo della richiesta di applicazione del sistema del prezzo-valore (basato sulla rendita catastale) va tassato con le regole ordinarie, ossia in base al valore corrente del bene immobile oggetto di trasferimento. La posizione dell’Agenzia è criticabile su più fronti. Si sottolinea la disparità di trattamento rispetto ad altre agevolazioni sulla prima casa: nella risoluzione 110/E/2006 per alcuni benefici è detto che “se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, non si possono negare le agevolazioni, per il solo fatto della non contestualità della dichiarazione”.
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