Per il risarcimento da falso giuramento non è richiesta la mediazione obbligatoria

Pubblicato il 05 dicembre 2011 Il giudice del Tribunale di Cassino, con un’ordinanza depositata lo scorso 11 novembre 2011, ha escluso che fosse improcedibile per asserito mancato esperimento della mediazione obbligatoria un giudizio attivato da una Srl al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da fatto illecito, nella specie un falso giuramento esperito dal soggetto convenuto e per il quale quest’ultimo aveva patteggiato la pena nel corso del relativo procedimento penale instaurato.

La procedura di mediazione – ricorda il giudice di merito - ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, Decreto legislativo n. 28 del 2010, deve essere esperita a pena d'improcedibilità della domanda solo per talune materie; in particolare, l'obbligo di conciliazione riguarda sì le richieste risarcitorie legate alla circolazione stradale o all'aver subìto un fatto illecito, ma occorre anche considerare che tra i reati elencati dalla norma non figura il “falso giuramento” contestato nella specie; me discendeva che l’esperimento della mediazione era da considerare, nel caso esaminato, solamente facoltativa.
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