Per il sostituto addizionali con il calcolo storico

Pubblicato il 18 aprile 2007

Nel comunicato dell'agenzia delle Entrate emesso il 16 aprile 2007, viene specificato che il sostituto d'imposta deve calcolare l'acconto dell'addizionale comunale per dipendenti e assimilati dovuta per il 2007 con il metodo storico, ovvero utilizzando l'aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al primo gennaio 2007, tenendo conto delle esenzioni deliberate dai Comuni. Quindi, se il lavoratore nel 2006 rientra nella no tax area fissata da Comune per il 2007 il sostituto non deve calcolare l'acconto. Alla luce di quanto detto, nel caso in cui il reddito imponibile 2007 superi la fascia di esenzione, l'imposta sarà versata dal contribuente, oppure la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Nell'articolo viene evidenziato che il comunicato introduce una novità rispetto alla circolare agenziale n. 15 del 2007, nella quale si stabiliva che il sostituto d'imposta, anche in sede di acconto, poteva tenere conto delle esenzioni deliberate dai Comuni solo se il percipiente dichiarava di essere nelle condizioni previste per fruirne. La novità, dunque, è che il calcolo dell'acconto dell'addizionale comunale va fatto con il metodo storico, applicando l'esenzione se il reddito 2006 rientra nella fascia stabilita dal Comune, indipendentemente dalla richiesta del lavoratore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Enti di sviluppo industriale. Errata corrige

26/08/2025

Quote retributive pensioni CPDEL, CPS, CPI, CPUG: cosa c'è da sapere

26/08/2025

Consob, nuovi obblighi informativi per i fornitori di crowdfunding

26/08/2025

ATP in materia di previdenza e assistenza: novità D.L. 117/2025

26/08/2025

Istanza di adesione: impugnazione sospesa anche senza comparizione

26/08/2025

Scissione con scorporo e neutralità fiscale: condizioni

26/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy