Per il trust arrivano obblighi contabili a doppia corsia

Pubblicato il 03 gennaio 2007

2007, completando il quadro normativo già modificato con il decreto legge 262/2006 che aveva introdotto ipotesi di tassazione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, ha introdotto una serie di disposizioni sulla tassazione del trust ai fini delle imposte sui redditi. La normativa prevista nei commi 74 e seguenti della legge 296/06 introduce tre novità:

- criteri per la tassazione dei proventi del trust;

- ipotesi aggiuntiva di tassazione per i beneficiari;

- disciplina delle scritture contabili obbligatorie.

In sostanza, quindi, con la manovra per il nuovo anno, che ha modificato il Tuir (articolo 73 commi 1, lettere b, c e d), sono stati ricompresi tra i soggetti passivi Ires anche il trust. Cioè si potrà avere un’assimilazione a enti commerciali, enti non commerciali o soggetti non residenti in considerazione dell’attività concretamente esercitata e del luogo di residenza del trust. Sempre secondo 2007 si stabilisce che i redditi conseguiti dal trust (residente o non residente) siano imputati ai beneficiari in proporzione alla loro quota di partecipazione o in parti uguali se la ripartizione non è conosciuta. Infine, cambia l’articolo 13 del Dpr 600/1973, prevedendo espressamente che i trust rientrano tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

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