Per la centrale rischi servono verifiche attente

Pubblicato il 01 aprile 2005

Il Tribunale di Napoli - ordinanza del 18 marzo 2005 - ha affermato il principio che le segnalazioni che gli istituti bancari danno alla centrale rischi sui nomi dei propri clienti morosi deve seguire il preventivo accertamento dell'impossibilità oggettiva di riscuotere il credito. La Corte di cassazione ha invece emanato la sentenza n. 6372, depositata il 30 marzo, in cui condanna nelle banche la negligenza che penalizza gli imprenditori: l'errore commesso dall'istituto di credito deve comportare anche il pagamento del danno morale all'imprenditore, rappresentato dalla lesione alla sua immagine ed alla sua affidabilità in quanto titolare dell'azienda.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy