Per la cessione di rottami vale il meccanismo del reverse charge

Pubblicato il 29 marzo 2012 Con la risoluzione n. 28/E del 28 marzo 2012, l’agenzia delle Entrate chiarisce ad alcune associazioni di categoria l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nel caso di vendite effettuate in Italia da soggetti non residenti, alla luce dell’obbligo introdotto dal Decreto legislativo n. 18/2010.

Secondo le associazioni istanti non è ben chiaro se, a seguito dell’entrata in vigore del suddetto Dlgs, l’ipotesi di inversione contabile prevista dal comma 7, articolo 74 del Dpr n. 633/1972 sia la disciplina corretta da applicare anche dopo il 1° gennaio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) oppure se debbano prevalere le disposizioni dell’articolo 17, commi 2 e 3 del Dpr 633/1972, come modificato dal Dlgs 18/2010. Infatti, l’articolo 74, comma 7, dovrebbe essere superato dalla modifica apportata all’articolo 17 dello stesso Dpr 633/1972.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti ivi stabiliti, il debitore d’imposta deve essere individuato nel cessionario del bene o nel committente del servizio. Al terzo comma dello stesso articolo 17 viene, però, precisato che tale meccanismo dell'inversione contabile non si applica se le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch'essi stabiliti fuori del territorio dello Stato. Ne consegue che in questo caso trova applicazione la regola generale che individua il debitore dell'imposta nel cedente o prestatore.

Alla luce di tutto ciò, l’Agenzia, sottolineando la finalità antievasione del meccanismo dell’inversione contabile, conclude asserendo che la regola generale che individua come debitore dell’Iva il cedente o prestatore va derogata tutte le volte in cui disposizioni speciali obblighino al pagamento dell’Iva il cessionario o committente, anche se si tratta di operazioni fra soggetti stabiliti in italia.

Dunque nel caso specifico della vendita di rottami, cascami e avanzi di metalli stoccati in depositi ubicati nel territorio italiano, fra rappresentanti fiscali di operatori stranieri, interviene l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile ai sensi della disposizione generale dell’articolo 74 del Dpr 633/72. Non rileva, invece, il terzo comma dell’articolo 17 che esclude il reverse charge in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, se effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida completa al 730 semplificato 2024, al via le modifiche online

20/05/2024

Registro titolari effettivi: dal Consiglio di Stato nuovo stop

20/05/2024

Deposito telematico: procedibilità del ricorso e duplicato informatico

20/05/2024

CCNL Edilizia - Accordo del 9/5/2024

20/05/2024

Edilizia. Percentuali incidenza manodopera

20/05/2024

Ferie collettive, come fare domanda di differimento contributivo

20/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy