Per la condanna occorrono più elementi oltre al file sharing

Pubblicato il 29 novembre 2011 Con sentenza n. 44065 del 28 novembre 2011, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato per cessione di materiale pornografico un uomo che aveva utilizzato del materiale “file sharing” a contenuto pedopornografico.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non era stata provata la volontà di diffondere le immagini in questione non essendo stati rilevati ulteriori elementi a carico dell’imputato. Sena contare che la diffusione della sola immagine scaricata dal contenuto illecito avrebbe potuto essere avvenuta “nella fase di semplice dawnload”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Occhiali industria - Segnalazione refuso minimi retributivi

10/02/2026

Rottamazione dei veicoli fuori uso con fermo amministrativo: le novità

10/02/2026

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy