Per la condanna occorrono più elementi oltre al file sharing

Pubblicato il 29 novembre 2011 Con sentenza n. 44065 del 28 novembre 2011, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato per cessione di materiale pornografico un uomo che aveva utilizzato del materiale “file sharing” a contenuto pedopornografico.

Secondo la Suprema corte, in particolare, non era stata provata la volontà di diffondere le immagini in questione non essendo stati rilevati ulteriori elementi a carico dell’imputato. Sena contare che la diffusione della sola immagine scaricata dal contenuto illecito avrebbe potuto essere avvenuta “nella fase di semplice dawnload”.
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