Per la denuncia di malattia online il certificato non va inviato

Pubblicato il 16 settembre 2010 La circolare Inail del 15 settembre 2010 n. 36 informa delle novità intervenute in materia di denuncia di malattia professionale effettuata per via telematica.

Infatti con l'approvazione da parte del Ministero del lavoro, con decreto 30 luglio 2010, della modifica deliberata dal Presidente-Commissario Straordinario dell'INAIL n. 42 del 14 aprile 2010 dell'articolo 53 del T.U. (DPR n. 1124/1965), è stato reso più semplice l'adempimento dichiarativo stabilendo che in caso di utilizzo della procedura telematica il datore di lavoro non dovrà più allegare il relativo certificato medico, che sarà trasmesso solo a richiesta nel caso in cui non sia stato già presentato dal lavoratore o dal medico certificatore.

In aggiunta la circolare specifica che, ricevuta la richiesta di presentazione del certificato medico da parte dell'Inail, il datore di lavoro dispone di 5 giorni per effettuare l'invio. L'omesso invio comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.290 a euro 7.745, che diventa 2.580 per il pagamento avvenuto nei 60 giorni.
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