Per la formazione dentro l’azienda basta il rinvio dei contratti collettivi

Pubblicato il 14 aprile 2006

Il ministero del Lavoro, rispondendo ad una istanza di interpello avanzata dai Consulenti del lavoro di Bergamo, ha dato spazio al tema della formazione per l’apprendistato formalizzante, confermando una terza possibilità formativa in base a quanto previsto dall’articolo 49, comma 5, del Dl 276/2003. Infatti, oltre alla formazione esterna offerta dalle strutture delle amministrazioni regionali e/o provinciali e dagli enti bilaterali, vi è la terza possibilità che consiste nella formazione effettuata internamente dall’azienda quando la contrattazione collettiva indica le caratteristiche per definire la capacità formativa dell’impresa. In tal modo prende forma, nello spirito della riforma Biagi, il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante che, dall’emanazione del Dl 276/2003, non ha avuto una stessa tempistica applicativa su tutto il territorio nazionale in quanto le Regioni, deputate ad emanare la regolamentazione in merito ai profili formativi, sono intervenute con tempi diversi tanto che, visti i ritardi di alcune, il legislatore è dovuto intervenire con la legge 80/2005 (provvedimento competitività n. 35/2005) per estendere l’entrata in vigore dell’apprendistato professionalizzante anche in quelle Regioni che non avevano provveduto a legiferare in materia purché, però, l’istituto sia definito dalla contrattazione collettiva. Di conseguenza, si riconosce sia su base nazionale che territoriale e aziendale “l’impresa formativa”, dando così la possibilità di usufruire degli incentivi economici e normativi previsti per l’apprendistato. In tale contesto, un ruolo determinante è riconosciuto ai consulenti del lavoro che dovranno assistere e supportare il datore del lavoro nello svolgimento del percorso formativo dell’apprendista, nell’individuare il piano formativo e inserirlo nel contratto scritto di assunzione, nel coordinamento dei formatori aziendali e nella redazione dei documenti atti ad accertare la formazione effettuata. 

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