Per la morte del dipendente fumatore esposto all’amianto la responsabilità del datore va dimostrata

Pubblicato il 23 marzo 2012 Ai fini della condanna del datore di lavoro per la morte del dipendente avvenuta in conseguenza di tumore polmonare è necessario dimostrare che l’esposizione all'amianto sia stata una condizione necessaria per l'insorgere o per una significativa accelerazione della patologia. Si deve escludere, anche, che la malattia non abbia aveva avuto un'esclusiva origine dal prolungato e intenso fumo di sigarette.

In tale contesto, “il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi, ma anche e soprattutto in relazione alla natura e ai tempi dell'offesa”, dovendo riconoscersi il rapporto in questione “non solo nei casi in cui sia provato che la condotta omessa avrebbe evitato il prodursi dell'evento verificatosi, ma anche nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa”.

E’ quanto spiegato dai giudici della Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11197 del 22 marzo 2012, con cui è stata annullata la condanna disposta dalle corti di merito nei confronti di tre manager di un’azienda di Torino ritenuti penalmente responsabili per la morte di un dipendente “fumatore”, esposto, per ben trenta anni, all’amianto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy