Per la scissione parziale un vincolo di stabilità

Pubblicato il 14 settembre 2006

Il parere n. 24 del 25 luglio 2006 del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive contribuisce a far chiarezza sul regime della scissione parziale. Il Comitato, infatti, autorizza la scissione parziale proporzionale con assegnazione dell’intero patrimonio immobiliare alla beneficiaria a condizione, però, che l’operazione non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della beneficiaria immobiliare o della maggioranza delle quote della scissa operativa. Non essendoci cessione di quote della beneficiaria non avviene l’elusivo spostamento della tassazione “dai beni di primo grado ai beni di secondo grado (quote di partecipazione) soggetti al meno oneroso regime di tassazione delle plusvalenze di carattere finanziario”. Pertanto, in assenza di tali comportamenti elusivi l’operazione di spin-off immobiliare è da considerarsi neutrale e non diretta all’aggiramento di obblighi o divieti posti dall’ordinamento tributario. Come nel precedente parere n. 50/2005, il Comitato ha espresso però qualche perplessità nell’ipotesi in cui venga cambiato il controllo della società scissa operativa con l’ingresso di nuovi soci. Questi, infatti, potranno entrare nella compagine sociale, ma non dovranno modificare il controllo sulla società.

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