Per la società di revisione niente responsabilità se non tassativamente prevista

Pubblicato il 28 dicembre 2010 Con decisione depositata lo scorso 3 novembre, il Gup del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di una società di revisione per il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione commesso da uno dei soci che avrebbe falsamente attestato la corrispondenza tra bilancio d'esercizio e situazione patrimoniale della società.

In particolare, il Gup ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pm a seguito della constatazione che, con la riforma introdotta con il Decreto legislativo 39/2010, la condotta contestata alla società di revisione non è più integrata nel tassativo catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto 231/2001.

Ed infatti, le nuove norme non prevedono in maniera esplicita che le società di revisione possano rispondere dei reati di false comunicazioni poste in essere dai dipendenti o dai soci e da cui abbiano tratto un vantaggio o avuto un interesse.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concorso magistrati ausiliari onorari: bando CSM in scadenza

10/04/2026

Reddito di libertà: aumento a 530 euro e ripartizione delle risorse

10/04/2026

Comunicazione rilevante Global minimum tax: regole, termini e invio

10/04/2026

Casa familiare intestata a un coniuge: indennizzo all'altro se c’è sproporzione

10/04/2026

Visto di conformità leggero: controllo anche sostanziale

10/04/2026

Procedure di insolvenza UE: norme comuni e pre-pack

10/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy