Per la verifica sulla firma la controversia va sospesa

Pubblicato il 23 maggio 2006

di cassazione – sentenza 6184 del 20 marzo 2006 – ha stabilito che è inefficace il condono tributario se il contribuente contesta la firma della dichiarazione integrativa. Pertanto, se il Fisco vuol fare conoscere la propria pretesa, deve chiedere al giudice la verifica della firma, apposta all’atto di definizione, nelle forme previste dalla legge. La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale il Fisco aveva richiesto al contribuente somme dovute a titolo di Irpef e Ilor, in seguito alla presentazione di una dichiarazione integrativa di condono. Il contribuente ha proposto ricorso al giudice tributario, in quanto non aveva mai presentato la dichiarazione. In appello, a seguito di una perizia, l’impugnazione è stata accolta, perchè è stata provata la falsità del documento. Quindi, sulla base dell’articolo 216 del Codice di procedura civile, la parte che intende avvalersi della scrittura che viene disconosciuta - nel caso in questione l’Amministrazione finanziaria - deve richiederne preventiva verifica al giudice, facendo ricorso a tutti i mezzi di prova di cui intende avvalersi. In attesa dell’accertamento dell’autenticità della firma, il processo deve essere sospeso e durante questo periodo non possono essere compiute attività processuali e sono da considerarsi inefficaci gli eventuali atti compiuti.

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