Per l’autoriciclaggio è sufficiente la volontà di occultare l’origine illecita del bene oggetto di profitto

Pubblicato il 21 agosto 2018

Non è necessario, per aversi il reato di autoriciclaggio, che il bene proveniente dal reato presupposto sia reimpiegato in un’attività economica lecita.

La precisazione giunge dalla sentenza n. 38422 del 9 agosto 2018 della seconda sezione penale della Corte di cassazione, che ha trattato il caso di un dirigente amministrativo di un tribunale accusato di truffa, per avere richiesto agli utenti un numero superiore di valori bollati per poi tenere quelli in eccesso.

Il Gip aveva disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio per un anno, ma il Tribunale del riesame aveva limitato la misura ritenendo che non era stato dimostrato l’ulteriore requisito della condotta costituito dall’impiego del medesimo bene in un’attività economica lecita, richiesto dalla normativa.

I magistrati della cassazione, valutando il ricorso presentato dal procuratore della Repubblica contro il dispositivo del Tribunale del riesame, hanno accolto le doglianze sostenendo che non può essere accettata l’interpretazione che vede l’ambito di applicazione dell’art. 648ter1 c.p. limitato al reimpiego del bene provento del reato in attività economica lecita

La condotta richiesta nel reato di autoriciclaggio deve essere idonea a far ritenere che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre con l’intento di occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto.

Non è condivisibile, quindi:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy