Per le cessioni la «comunicazione» è sospesa

Pubblicato il 26 febbraio 2005

Al fine di contrastare l’evasione sui redditi da locazione, 2005 (commi 344/345, articolo 1) ha predisposto che le Entrate mettano a disposizione dei cittadini un modello telematico di comunicazione della cessione che deve essere inviata all’Agenzia, che a sua volta la gira al ministero dell’Interno. Tale comunicazione è obbligatoria e va fatta entro 48 ore dalla cessione. Tuttavia, in attesa dell'emanazione del decreto interdirigenziale con il quale dovrà essere approvato il relativo modello telematico, la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate di Roma ha precisato che, diversamente da quanto ritenuto dalla DRE della Liguria, la registrazione del contratto di cessione o di locazione è sostitutiva della suddetta comunicazione. In altri termini, a partire dall'1 gennaio 2005 e sino all'entrata in vigore di tale decreto: in caso di contratto di locazione di durata non superiore a 30 giorni o di comodato verbale gratuito, la comunicazione va effettuata con modalità cartacea all'Autorità di Pubblica Sicurezza; in caso di contratto di cessione e di locazione di immobili, la registrazione del contratto è sostitutiva della comunicazione alla Polizia di Stato. Gli intermediari immobiliari sono esonerati dagli obblighi di cui all'articolo 1, comma 345, della Legge 311/2004.

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